Accordo

Art. 16

Adattamento alle Convenzioni multilaterali

In vigore dal 18 mar 1998
Adattamento alle Convenzioni multilaterali Nel caso di conclusione di una Convezione o di Accordo multilaterale relativi al trasporto aereo ed ai quali entrambe le Parti contraenti aderiscono, il presente Accordo sarà modificato per conformarsi alle disposizioni di tale Convenzione o Accordo, mediante consultazioni tra le due Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;46#art-a-16

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