Accordo
Art. 15
Composizione delle controversie
In vigore dal 18 mar 1998
Composizione delle controversie
1. Qualora tra le Parti contraenti sorga una controversia circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti faranno in primo luogo di tutto per risolvere tale controversia mediante negoziato.
2. Se le Parti contraenti non riescono ad ottenere una composizione per via negoziale esse possono decidere di comune accordo di deferire la controversia ad altra persona o ente per la decisione; qualora non convengano in tal modo, la controversia, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, sarà sottoposta per la decisione ad un tribunale di tre arbitri, uno dei quali sarà nominato da ciascuna Parte contraente ed il terzo sarà nominato dai due in tal modo designati. Ciascuna delle Parti contraenti nominerà un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla data in cui una delle due Parti contraenti accusa ricevuta di una notifica, inviata dall'altra Parte contraente attraverso i canali diplomatici, nella quale si richiede l'arbitrato della controversia da parte di tale Tribunale; il terzo arbitro sarà nominato entro un ulteriore periodo di sessanta giorni. Se una delle Parti non nomina un arbitro entro il periodo specificato o se il terzo arbitro non è nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale può, su richiesta dell'una o dell'altra parte contraente, nominare un arbitro o più arbitri a seconda dei casi. In tal caso il terzo arbitro sarà un cittadino di un terzo Stato e fungerà da Presidente del tribunale arbitrale.
3. Le Parti contraenti si conformeranno a qualunque decisione adottata in base al paragrafo 2 del presente Articolo.
4. Qualunque controversia relativa ad ogni tipo di dazio doganale e ad ogni altro onere fiscale non potrà in nessun caso essere soggetta alla procedura del tribunale arbitrale, stabilita al paragrafo 2 del presente Articolo.
Storico versioni
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