Accordo
Art. 10
Riconoscimento di licenze e di certificati
In vigore dal 18 mar 1998
Riconoscimento di licenze e di certificati
1. I certificati di navigabilità aerea, i certificati di capacità o le licenze accordate o convalidate da una Parte contraente saranno, durante il periodo della loro validità, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, riconosciute valide dall'altra Parte contraente.
2. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi ai fini del volo sopra il suo territorio i certificati di navigabilità aerea, i certificati di capacità o le licenze concesse o convalidate a favore dei suoi concittadini dall'altra Parte contraente o da uno Stato terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-02;46#art-a-10