Accordo
Art. 9
Leggi e Regolamenti
In vigore dal 18 mar 1998
Leggi e Regolamenti
1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte contraente relativi all'ammissione ed al soggiorno sulsuo territorio, ed alla partenza dal suo territorio, di aerei impegnati nella navigazione aerea internazionale, o al funzionamento ed alla navigazione di tali aerei mentre sono nel suo territorio, saranno applicati agli aerei delle linee aeree designate dall'altra Parte contraente e dovranno essere osservati da tali aerei al loro ingresso nel territorio della prima Parte contraente, alla loro partenza da tale territorio e mentre si trovano su tale territorio.
2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte contraente relativi all'ammissione, al soggiorno sul loro territorio ed alla partenza da tale territorio di passeggeri, equipaggio, carichi o corrispondenza postale degli aerei, compresi i regolamenti relativi all'ingresso, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alle dogane ed alla quarantena, dovranno essere osservate da o per conto di tali passeggeri, equipaggio, carichi o corrispondenza postale della linea aerea dell'altra parte contraente al loro ingresso o alla loro partenza dal territorio della prima Parte contraente o mentre si trovano su di esso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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