Accordo

Art. 4

Designazione ed autorizzazione delle compagnie aeree

In vigore dal 18 mar 1998
Designazione ed autorizzazione delle compagnie aeree 1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente le compagnie aeree al fine di gestire i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Nel ricevere tale designazione, l'altra Parte contraente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, concederà senza indugio alle compagnie aeree designate le autorizzazioni di esercizio appropriate. 3. Le Autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere alle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, le opportune assicurazioni volte a comprovare il possesso dei requisiti idonei a soddisfare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali Autorità all'esercizio dei servizi aerei internazionali in conformità con le disposizioni della presente Convenzione. 4. Ciascuna Parte contraente ha diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, o di imporre le condizioni che potrà ritenere necessarie per l'esercizio, da parte di una compagnia aerea designata, dei diritti specificati all' del presente Accordo, in tutti i casi in cui tale Parte contraente non è soddisfatta del fatto che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea appartengono effettivamente alla Parte contraente che designa la compagnia aerea, o a cittadini di detta Parte. 5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte contraente è stata in tal modo designata ed autorizzata, può iniziare in qualsiasi momento ad operare i servizi concordati a condizione che le compagnie aeree si conformino alle disposizioni applicabili del presente Accordo.
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