Accordo
Art. 17
Fornitura di statistiche
In vigore dal 18 mar 1998
Fornitura di statistiche
Le Autorità Aeronautiche di una Parte contraente forniranno alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico svolto dai servizi convenuti da parte delle rispettive linee aeree designate, verso il territorio dell'altra Parte contraente ed in provenienza da esso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-02;46#art-a-17