Art. 17 · Fornitura di statistiche
Accordo

Art. 17

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Fornitura di statistiche

In vigore dal 18 mar 1998
Fornitura di statistiche Le Autorità Aeronautiche di una Parte contraente forniranno alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico svolto dai servizi convenuti da parte delle rispettive linee aeree designate, verso il territorio dell'altra Parte contraente ed in provenienza da esso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;46#art-a-17