Accordo

Art. 19

Cessazione

In vigore dal 18 mar 1998
Cessazione L'una o l'altra Parte contraente potranno in ogni momento notificare all'altra Parte contraente la loro decisione di porre fine al presente Accordo; tale notifica dovrà essere contestualmente comunicata all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale attraverso i canali diplomatici. In tal caso l'Accordo avrà fine dodici mesi dopo la data in cui l'altra Parte contraente ha accusato ricevuta della notifica, a meno che la notifica di recesso non sia ritirata di comune accordo prima della fine di tale periodo. Se l'altra Parte Contraente non accuserà ricevuta, si riterrà che la notifica è stata ricevuta quattordici giorni dopo che l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ha ricevuto la notifica.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;46#art-a-19

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