Convenzione
Art. 8
CONTROLLI DI FRONTIERA
In vigore dal 6 lug 1997
I controlli di frontiera saranno effettuati dagli organi competenti di ciascuno Stato sui rispettivi territori, fino alla stipulazione dell'accordo di cui all', punto 1.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-8