Convenzione
Art. 6
RAPPRESENTAZIONE DELLE STAZIONI DI SCAMBIO
In vigore dal 6 lug 1997
.
1. La rete limitrofa può aprire la propria rappresentanza nella stazione di scambio.
2. Le competenze e le autorizzazioni delle rappresentanze saranno stabilite nell'Accordo ferroviario, in conformità alle norme di ciascuno dei due Paesi ed al Regolamento UIC.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-6