Convenzione

Art. 6

RAPPRESENTAZIONE DELLE STAZIONI DI SCAMBIO

In vigore dal 6 lug 1997
. 1. La rete limitrofa può aprire la propria rappresentanza nella stazione di scambio. 2. Le competenze e le autorizzazioni delle rappresentanze saranno stabilite nell'Accordo ferroviario, in conformità alle norme di ciascuno dei due Paesi ed al Regolamento UIC.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-6

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