Convenzione
Art. 2
DEFINIZIONE DEI TERMINI
In vigore dal 6 lug 1997
Ai fini di questa Convenzione i termini e le espressioni usate avranno i seguenti significati:
a) "Stato di domicilio" è quello Stato sul territorio del quale viene effettuato lo scambio nel traffico ferroviario,
b) "Stato limitrofo" è lo Stato dell'altra Parte contraente,
c) "Rete proprietaria" è la rete ferroviaria dello Stato di domicilio,
d) "Rete limitrofa" è la rete ferroviaria dello Stato limitrofo, e) "Stazione di frontiera" è la stazione ferroviaria di ciascuna Parte contraente più vicina al confine di Stato. Una delle stazioni di frontiera sarà designata come la stazione di scambio del traffico ferroviario,
f) "linea di confine" è la linea ferroviaria compresa tra le stazioni di frontiera dei due Stati,
g) "Tronco di linea di confine" è la sezione di linea ferroviaria compresa tra la stazione di frontiera ed il confine di Stato,
h) "Scambio del traffico" è il procedimento di accettazione e consegna dei treni, delle vetture, dei colli espressi e postali e altri oggetti tra le due reti ferroviarie,
i) "Servizio di trasmissione e scambio" è il servizio delle due reti ferroviarie che svolge le operazioni relative al traffico dei treni nella stazione di scambio e sulla linea di confine,
j) "Controlli di frontiera" sono le operazioni previste dalle legislazioni nazionali dei due Stati contraenti l'entrata, l'uscita ed il transito dei viaggiatori, bagagli, merci, colli espressi e postali attraverso la frontiera di Stato,
k) "Personale di servizio" comprende tutto il personale che interviene nel traffico ferroviario di frontiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-2