Convenzione

Art. 7

ATTREZZATURE, IMPIANTI E UFFICI

In vigore dal 6 lug 1997
1. Le reti ferroviarie dei due Paesi effettueranno, a proprie spese, ciascuna sul proprio territorio, la sorveglianza, la manutenzione e la riparazione dei fabbricati, dei binari, e di tutte le altre installazioni ferroviarie nelle stazioni di frontiera e sui tronchi di linea di confine. Come limite di manutenzione verrà considerato il raccordo delle rotaie e delle linee di contatto più vicino al confine di Stato. 2. Nelle stazioni di scambio saranno messi a disposizione della rete ferroviaria limitrofa locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione che le sono necessari per effettuare il servizio ferroviario, come anche, in base alla disponibilità della rete proprietaria, i locali destinati a riposo ed intrattenimento del personale ferroviario. 3. Per l'uso dei locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione, di cui al punto 2, la rete limitrofa dovrà corrispondere alla rete proprietaria un canone annuale pari alle spese effettivamente sostenute oppure un canone da definire di comune accordo. 4. Le disposizioni dettagliate concernenti l'uso di tali locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione, nonché l'indennità per l'uso, l'illuminazione, il riscaldamento e la manutenzione, saranno stabilite nell'Accordo ferroviario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-7

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