Convenzione
Art. 3
TRANSITO DI FRONTIERA
In vigore dal 6 lug 1997
1. Il traffico ferroviario di viaggiatori, bagagli, colli espressi, merci e colli postali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia si svolgerà sulle seguenti linee di confine:
a) Gorizia Centrale - Nova Gorica
b) Villa Opicina - Sezana
c) Villa Opicina - Stanjel
2. Le stazioni di frontiera ai sensi di questa Convenzione sono:
a) Gorizia Centrale e Villa Opicina
b) Sezana, Nova Gorica e Stanjel
3. Le stazioni di scambio ai sensi di questa Convenzione sono:
a) Villa Opicina
b) Nova Gorica.
4. Le reti ferroviarie dei due Stati contraenti possono convenire che determinate operazioni relative al controllo tecnico dei vagoni, al controllo commerciale dei vagoni e delle spedizioni, siano effettuate anche in altre stazioni. Le disposizioni dettagliate sull'esecuzione di tali operazioni verranno regolate tramite un accordo tra le reti ferroviarie dei due Stati (in seguito: Accordo ferroviario).
5. Di comune accordo, le reti ferroviarie dei due Paesi possono convenire che qualche altra stazione al punto 2 di questo articolo venga considerata stazione di scambio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-3