Convenzione

Art. 3

TRANSITO DI FRONTIERA

In vigore dal 6 lug 1997
1. Il traffico ferroviario di viaggiatori, bagagli, colli espressi, merci e colli postali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia si svolgerà sulle seguenti linee di confine: a) Gorizia Centrale - Nova Gorica b) Villa Opicina - Sezana c) Villa Opicina - Stanjel 2. Le stazioni di frontiera ai sensi di questa Convenzione sono: a) Gorizia Centrale e Villa Opicina b) Sezana, Nova Gorica e Stanjel 3. Le stazioni di scambio ai sensi di questa Convenzione sono: a) Villa Opicina b) Nova Gorica. 4. Le reti ferroviarie dei due Stati contraenti possono convenire che determinate operazioni relative al controllo tecnico dei vagoni, al controllo commerciale dei vagoni e delle spedizioni, siano effettuate anche in altre stazioni. Le disposizioni dettagliate sull'esecuzione di tali operazioni verranno regolate tramite un accordo tra le reti ferroviarie dei due Stati (in seguito: Accordo ferroviario). 5. Di comune accordo, le reti ferroviarie dei due Paesi possono convenire che qualche altra stazione al punto 2 di questo articolo venga considerata stazione di scambio.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-3

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