Convenzione
Art. 5
CRITERI DI CALCOLO DELLE SPESE
In vigore dal 6 lug 1997
Le prestazioni rese da una rete all'altra saranno compensate con lo stesso tipo di prestazioni. Se ciò non è possibile, le spese effettivamente sostenute per le prestazioni non compensate devono essere pagate. Il dettaglio delle disposizioni concernenti le modalità di pagamento delle prestazioni effettuate sarà stabilito nell'Accordo ferroviario, in conformità alle norme di ciascuno dei due Paesi ed al Regolamento UIC (Union Internationale des Chemins de Fer).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-5