Convenzione
Art. 1
DISPOSIZIONI GENERALI
In vigore dal 6 lug 1997
CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO FERROVIARIO
ATTRAVERSO LA FRONTIERA DI STATO
Il Governo della Repubblica Italiana da una parte e il Governo della Repubblica di Slovenia dall'altra, (in seguito: Parti contraenti), animati dal desiderio di regolare l'esecuzione del traffico ferroviario attraverso la frontiera tra i due Stati e convinti della necessità di concludere una Convenzione a tale scopo, hanno convenuto quanto segue:
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le Parti contraenti si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze, a rendere possibile l'esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera e a prendere tutte le misure necessarie affinché esso possa svolgersi in modo regolare ed efficace. A questo scopo saranno organizzati sulle linee ferroviarie di frontiera e nelle stazioni di scambio servizi di trasmissione e collegamento e controlli di frontiera. Le Parti contraenti si impegnano a stipulare quanto prima un accordo per lo svolgimento dei controlli di frontiera sul traffico ferroviario.
2. Le Parti, contraenti esprimono la loro disponibilità a procedere, dietro richiesta di una di esse, alle trattative in vista di accelerare il traffico ferroviario attraverso la frontiera nonché i controlli di frontiera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-1