Convenzione
Art. 9
MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DI CIRCOLAZIONE E DELL'ORDINE SULLE LINEE FERROVIARIE DI FRONTIERA
In vigore dal 6 lug 1997
MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DI CIRCOLAZIONE E
DELL'ORDINE SULLE LINEE FERROVIARIE DI FRONTIERA
Durante l'espletamento del servizio sui treni in corso di viaggio sui tronchi di linea di confine, il personale ferroviario della rete limitrofa deve, nel caso in cui la sicurezza e l'ordine del traffico ferroviario fossero minacciati, constatare lo stato di fatto ed avvertire, il più presto possibile, gli organi ferroviari competenti dello Stato di domicilio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-9