Convenzione
Art. 14
UNIFORME
In vigore dal 6 lug 1997
1. Il personale della rete ferroviaria limitrofa che presta servizio nella stazione di scambio o sul tronco di linea di confine, oppure è impiegato nel servizio di trazione e scorta dei treni, deve portare l'uniforme oppure i segni visibili delle proprie funzioni durante l'esecuzione del servizio e al di fuori di esso.
2. L'Accordo ferroviario stabilirà le categorie degli agenti ferroviari tenuti a portare l'uniforme o i segni visibili delle loro funzioni, nonché i casi in cui essi dovranno portarli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-14