Convenzione
Art. 16
OGGETTI AD USO DEI SERVIZI FERROVIARI, MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO
In vigore dal 6 lug 1997
OGGETTI AD USO DEI SERVIZI FERROVIARI,
MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO
1. Gli oggetti destinati ai servizi ferroviari, nonché il materiale ed i pezzi di ricambio necessari per la riparazione o manutenzione del proprio materiale rotabile, spediti dalla rete limitrofa alla stazione di frontiera, sono trasportati gratuitamente e sono esenti da dazi doganali e da altre imposte.
2. Il divieto di importazione ed esportazione, come pure le restrizioni all'importazione ed all'esportazione di carattere commerciale non si applicano a tali oggetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-16