Convenzione
Art. 15
OGGETTI AD USO PERSONALE E AD USO DI SERVIZIO DEGLI AGENTI FERROVIARI
In vigore dal 6 lug 1997
OGGETTI AD USO PERSONALE E AD USO
DI SERVIZIO DEGLI AGENTI FERROVIARI
1. Tutti gli oggetti destinati all'uso di servizio che il personale di servizio dello Stato limitrofo importa o esporta dal territorio dello Stato di domicilio durante l'esecuzione delle operazioni di servizio, sono esenti da dazi doganali in conformità alle norme doganali dello Stato limitrofo.
2. Sono ugualmente esenti da dazi doganali e da ogni altra imposta gli oggetti ad uso personale, comprese le provviste di viveri che il personale di servizio residente fuori dallo Stato di domicilio porta con sè da o verso il posto di lavoro, nei quantitativi strettamente necessari ai propri bisogni durante la permanenza per servizio sul territorio dello Stato di domicilio in conformità alle norme doganali dello Stato limitrofo.
3. Il divieto di importazione e di esportazione, nonché le restrizioni all'importazione ed all'esportazione di natura commerciale, non si applicano agli oggetti menzionati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-15