Convenzione
Art. 13
PASSAGGIO DEL CONFINE DI STATO E PERMANENZA SUL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO CONTRAENTE
In vigore dal 6 lug 1997
PASSAGGIO DEL CONFINE DI STATO E PERMANENZA
SUL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO CONTRAENTE
1. Il personale di servizio, compresi gli agenti di controllo ed ispezione, che varca il confine di Stato ai fini dell'esecuzione delle operazioni ai sensi della presente Convenzione, deve essere munito di permessi di servizio che lo autorizzano a passare il confine di Stato (All. 1). Questi permessi valgono per il passaggio del confine di Stato attraverso una o più vie indicate all', punto 1 della presente Convenzione, nonché per la permanenza sul territorio dell'altro Stato contraente.
2. I permessi di servizio vengono rilasciati per un periodo di validità di 5 anni. Tali permessi vengono rilasciati dalle autorità competenti di ciascuno Stato e vidimati dagli organi competenti dell'altro Stato. Il rilascio dei permessi di servizio è gratuito.
3. Il personale ferroviario di servizio, titolare del permesso di servizio di cui all'All. 1, che, in occasione di incidenti imprevedibili, varca il confine di Stato a bordo di treni di soccorso o di spazzaneve, deve essere munito di una lista nominativa delle persone autorizzate a varcare il confine di Stato (All. 2). Le persone elencate nella lista hanno il diritto di varcare il confine di Stato per una delle vie indicate all', punto 1, nonché di trattenersi sul territorio dell'altro Stato contraente durante il periodo necessario per l'esecuzione dei lavori. Le suddette persone devono possedere anche documenti di identità muniti di fotografia.
Le persone i cui nomi figurano sulla lista nominativa, accompagnate dal titolare del permesso di servizio, devono varcare il confine di Stato simultaneamente, sia all'andata che al ritorno. Prima del passaggio del confine di Stato, devono essere avvertite le autorità di confine competenti dell'altro Stato contraente.
4. Il personale di servizio dello Stato contraente limitrofo, munito di permessi di servizio (All. 1), nonché gli agenti ferroviari dello Stato contraente limitrofo i cui nomi figurano sulla lista nominativa (All. 2) non hanno il diritto di lasciare la zona in cui sono situate le stazioni di frontiera e/o la stazione di scambio, nè il tronco di linea di confine tra la stazione di frontiera ed il confine di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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