Convenzione
Art. 18
SPEDIZIONI DI SERVIZIO
In vigore dal 6 lug 1997
1. Le spedizioni di servizio, come lettere e formulari ufficiali, orari ed altri regolamenti, invio di denari e di valori, destinate ai servizi ferroviari dello Stato limitrofo nello Stato di domicilio, oppure inviate dai predetti servizi allo Stato limitrofo, saranno spedite, a cura del personale di servizio, senza l'intervento dell'Amministrazione delle Poste e senza pagamento delle tasse postali.
2. Tali spedizioni sono sottoposte alle norme doganali e valutarie. In caso di sospetto di infrazione delle norme doganali o valutarie, si procede all'apertura delle spedizioni. Le spedizioni ufficiali, destinate ai servizi ferroviari della rete limitrofa, devono recare il timbro del servizio mittente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-18