Convenzione
Art. 22
MEZZI ED IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE
In vigore dal 6 lug 1997
1. Le reti ferroviarie dei due Paesi sono tenute ad installare e a tenere in buono stato di funzionamento, ciascuna sul proprio territorio, i mezzi e gli impianti di telecomunicazione nonché la segnaletica di sicurezza, necessari per l'esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera.
2. Il personale di servizio della rete limitrofa ha il diritto di utilizzare gratuitamente i mezzi e gli impianti di telecomunicazione per la necessità di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-22