Convenzione
Art. 24
COMMISSIONE MISTA
In vigore dal 6 lug 1997
1. Allo scopo di migliorare il traffico ferroviario attraverso la frontiera e di risolvere i problemi che possano presentarsi nel corso dell'attuazione della presente Convenzione le Parti contraenti possono costituire una Commissione mista.
2. La Commissione mista è convocata alternativamente sul territorio dell'uno o dell'altro Stato contraente.
3. Le disposizioni dettagliate sull'attività di tale Commissione saranno stabilite nel Regolamento della Commissione stessa.
4. Al fine di rendere ottimali il funzionamento e le decisioni, le reti ferroviarie dei due Paesi possono formare Commissioni miste particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-24