Convenzione
Art. 26
DURATA DELLA CONVENZIONE DENUNCIA
In vigore dal 6 lug 1997
DURATA DELLA CONVENZIONE
DENUNCIA
1. La presente Convenzione è conclusa a tempo indeterminato.
Essa può essere denunciata sei mesi prima della fine dell'anno civile.
2. In caso di denuncia, i due Stati contraenti procederanno senza indugio ai negoziati per concludere una nuova Convenzione.
3. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione è abrogata la Convenzione per l'esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera conclusa a Roma il 5.10.1959 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Yugoslavia. È parimenti abrogata l'Appendice di detta Convenzione, firmata a Trieste il 7 giugno 1966.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-26