Convenzione

Art. 26

DURATA DELLA CONVENZIONE DENUNCIA

In vigore dal 6 lug 1997
DURATA DELLA CONVENZIONE DENUNCIA 1. La presente Convenzione è conclusa a tempo indeterminato. Essa può essere denunciata sei mesi prima della fine dell'anno civile. 2. In caso di denuncia, i due Stati contraenti procederanno senza indugio ai negoziati per concludere una nuova Convenzione. 3. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione è abrogata la Convenzione per l'esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera conclusa a Roma il 5.10.1959 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Yugoslavia. È parimenti abrogata l'Appendice di detta Convenzione, firmata a Trieste il 7 giugno 1966.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-26

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