Convenzione
Art. 23
SERVIZIO DOGANALE, VETERINARIO E FITOSANITARIO
In vigore dal 6 lug 1997
1. I controlli doganali verranno effettuati secondo le vigenti disposizioni di ciascun Paese contraente.
2. Il controllo delle impostazioni, esportazioni e transito di animali vivi, prodotti, materie prime e residui di origine animale, del mangime per il bestiame, nonché gli oggetti che possono essere veicoli di malattie infettive di animali, verrà effettuato in conformità alla legislazione nazionale.
3. Il controllo dell'importazione e del transito dei vegetali e prodotti vegetali, come pure degli oggetti che possono essere veicolo di organismi nocivi vegetali o animali sarà effettuato in conformità alla legislazione nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-23