Convenzione

Art. 25

ARBITRATO

In vigore dal 6 lug 1997
1. Ogni controversia tra le Parti contraenti in ordine all'interpretazione della presente Convenzione dovrebbe, se possibile, essere risolta dalle autorità competenti dei due Stati mediante consultazioni attraverso i normali canali diplomatici. 2. Nel caso in cui le controversie relative all'interpretazione non fossero risolte con la procedura indicata, decorso il termine di tre mesi dalla data di inizio delle consultazioni diplomatiche, esse verranno, su richiesta di uno degli Stati contraenti, sottoposte ad un Tribunale arbitrale. 3. Il Tribunale arbitrale verrà costituito ad hoc, di caso in caso, ed il provvedimento arbitrale sarà adottato secondo le seguenti disposizioni: a) il Tribunale arbitrale si comporrà di tre arbitri. Ciascuna Parte contraente nominerà un arbitro e i due arbitri proporranno di comune accordo il presidente che dovrà essere cittadino di un Paese terzo avente relazioni diplomatiche con entrambe le Parti contraenti, b) qualora le nomine dei membri del Tribunale arbitrale non fossero effettuate entro quattro mesi da quando una o entrambe le Parti contraenti hanno richiesto l'arbitrato, ciascuna Parte contraente, in mancanza di ogni altra intesa, può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alle nomine necessarie. Nel caso in cui quest'ultimo fosse cittadino di una delle due Parti contraenti, ovvero non fosse in grado di provvedere alle nomine, tale compito sarà affidato al Vice Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o al giudice del grado più alto che non sia cittadino di alcuna delle due Parti contraenti, c) il Tribunale arbitrale stabilirà la sua procedura. Esso decide con la maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti contraenti, d) ciascuna Parte contraente sosterrà le spese del proprio arbitro e del proprio rappresentante legale. Per la Repubblica Italiana le spese saranno sostenute dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e per la Repubblica di Slovenia dalla Slovenske Zeleznice d.d. Tutte le altre spese saranno sostenute in parti uguali da entrambe le società.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-25

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