Art. 1

In vigore dal 6 lug 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-rd-1

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