Convenzione
Art. 19
SERVIZIO DELLE POSTE
In vigore dal 6 lug 1997
1. Lo scambio di lettere, colli postali e spedizioni assicurate (muniti di piombi postali), nonché spedizioni in transito nel traffico tra i due Paesi, verrà effettuato in conformità all'Accordo concluso tra le Amministrazioni delle Poste italiana e slovena, sulla base delle disposizioni della Convenzione Postale Universale e dei relativi accordi.
2. Ove le due Amministrazioni postali non dispongano diversamente, lo scambio delle spedizioni postali avrà luogo nelle stazioni di scambio.
3. Lo scambio degli invii postali sarà effettuato dal personale delle Poste.
4. Per l'inoltro degli invii postali possono essere utilizzati vagoni postali, vagoni di servizio oppure altri vagoni idonei.
5. Le reti ferroviarie dei due Paesi decideranno di comune accordo i tipi di vagone da impiegare ed i percorsi ai quali saranno assegnati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;200#art-c-19