Allegato III›Parte SESTA
Art. 3
Programmi d'azione
In vigore dal 21 giu 1997
Programmi d'azione
1. Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi -11, e alla loro politica nazionale di sviluppo, i Paesi Parte colpiti della regione elaborano ed eseguono, secondo quanto conviene, programmi d'azione nazionali destinati a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccità che sono parte integrante della loro politica di sviluppo sostenibile. I programmi subregionali e regionali possono essere elaborati ed eseguiti in funzione dei bisogni della regione.
2. Nell'elaborazione dei loro programmi d'azione nazionali, i Paesi Parte colpiti della regione prestano attenzione particolare al paragrafo 2 (f) dell' della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-3-3