Allegato III›Parte SESTA
Art. 7
Quadro istituzionale
In vigore dal 21 giu 1997
Quadro istituzionale
1. Per porre in atto il presente allegato, i Paesi Parte colpiti della regione:
a) creano e/o rafforzano a livello nazionale centri di collegamento incaricati di coordinare le azioni svolte per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccità; e b) creano un meccanismo di coordinamento dei centri di collegamento nazionali con i seguenti obiettivi:
(i) lo scambio d'informazioni e d'esperienze,
(ii) il coordinamento delle attività ai livelli subregionale e regionale,
(iii) la promozione e la cooperazione tecnica, scientifica, tecnologica e finanziaria,
(iv) la definizione dei bisogni in materia di cooperazione esterna, e
(v) l'assistenza operativa e la valutazione dell'attuazione dei programmi d'azione.
2. I Paesi Parte colpiti della regione organizzano periodicamente riunioni di coordinamento e il Segretariato permanente può, a loro domanda, in virtù dell' della Convenzione, facilitare la convocazione di tali riunioni di coordinamento:
(a) fornendo consigli sull'organizzazione di accordi di coordinamento efficaci, traendo insegnamento da altri accordi di questo tipo; (b) informando le agenzie bilaterali e multilaterali competenti sulle riunioni di coordinamento e incoraggiandole a parteciparvi attivamente; e
(c)fornendo altre informazioni utili per stabilire o migliorare i processi di coordinamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-7-3