Convenzione›Parte QUARTA
Art. 23
Segretariato permanente
In vigore dal 21 giu 1997
Segretariato permanente
1. È istituito un Segretariato permanente.
2. Le funzioni del Segretariato permanente sono le seguenti:
(a) organizzare le sessioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussidiari istituiti in virtù della Convenzione e fornir loro i servizi voluti;
(b) compilare e trasmettere i rapporti che riceve;
(c) facilitare, se lo domandano, la concessione di un aiuto ai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare a quelli che si trovano in Africa, al fine della compilazione e della comunicazione delle informazioni richieste in virtù della Convenzione;
(d) coordinare le sue attività con quelle dei segretariati degli altri organismi e convenzioni internazionali pertinenti;
(e) concludere, secondo le direttive della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi e contrattuali che possono essere necessari per permettergli di adempiere efficacemente le sue funzioni;
(f) stabilire rapporti nei quali renda conto del modo in cui adempiere le funzioni che gli sono assegnate dalla presente Convenzione e presentarli alla Conferenza delle Parti; e
(g) svolgere le altre funzioni di segretariato che la Conferenza delle Parti può assegnargli.
3. In occasione della sua prima sessione, la Conferenza delle Parti designa un Segretariato permanente e prende le disposizioni per assicurarne il funzionamento.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-23