ConvenzioneParte QUINTA

Art. 28

Composizione delle controversie

In vigore dal 21 giu 1997
Composizione delle controversie 1. Le Parti compongono mediante negoziazione o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra di esse in merito all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. 2. Quando ratifica, accetta o approva la Convenzione o vi aderisce oppure in qualsiasi altro momento successivo, qualsiasi Parte che non sia un'organizzazione d'integrazione economica regionale può dichiarare, in uno strumento scritto sottoposto al depositario, che per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'attuazione della Convenzione essa riconosce come vincolanti, nelle sue relazioni con qualsiasi Parte che accetti il medesimo obbligo, uno od entrambi i mezzi di composizione delle controversie qui di seguito: (a) l'arbitrato conformemente alla procedura adottata, non appena possibile, dalla Conferenza delle Parti, in un allegato; (b) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di Giustizia. 3. Qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale Parte della Convenzione può fare una dichiarazione analoga concernente l'arbitrato, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2 (a). 4. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 2 resta in vigore fino alla scadenza del termine stipulato in questa dichiarazione o fino alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dal deposito, presso il depositario, della notifica scritta della sua revoca. 5. La scadenza di una dichiarazione, la notifica della revoca di una dichiarazione o il deposito di una nuova dichiarazione non incide affatto sulla procedura in corso dinanzi al tribunale arbitrale o dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le Parti della controversia non convengano altrimenti. 6. Se le Parti in causa non hanno accettato la medesima procedura o non hanno accettato alcuna delle procedure di cui al paragrafo 2 e non hanno potuto comporre la loro controversia nei 12 mesi che seguono la notifica ad opera di una Parte ad un'altra Parte dell'esistenza di una controversia tra loro, tale controversia è sottoposta a conciliazione, su domanda di una qualsiasi delle Parti in causa, conformemente alla procedura adottata, non appena possibile, dalla Conferenza delle Parti, in un allegato.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-28

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