ConvenzioneParte QUINTA

Art. 27

Misure da adottare per disciplinare le questioni concernenti l'attuazione della Convenzione.

In vigore dal 21 giu 1997
Misure da adottare per disciplinare le questioni concernenti l'attuazione della Convenzione. La Conferenza delle Parti esamina e adotta procedure e meccanismi istituzionali per risolvere le questioni che possono porsi in merito all'attuazione della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-27

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