ConvenzioneParte QUINTA

Art. 29

Statuto degli allegati

In vigore dal 21 giu 1997
Statuto degli allegati 1. Gli allegati sono parte integrante della Convenzione e, salvo esplicite disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento alla presente Convenzione rinvia ugualmente ai suoi allegati. 2. Le Parti interpretano le disposizioni degli allegati in modo conforme ai diritti e agli obblighi loro imposti in virtù degli articoli della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-29

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