Convenzione›Parte SESTA
Art. 34
Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
In vigore dal 21 giu 1997
Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
1. La Convenzione è sottoposta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale. È aperta all'adesione il giorno che segue quello in cui essa cessa di essere aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione sono depositati presso il depositario.
2. Qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale che diventa Parte della Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri non ne sia Parte è vincolata da tutti gli obblighi che risultano dalla Convenzione. Se uno o più dei suoi Stati membri sono ugualmente Parti della Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri convengono delle loro responsabilità rispettive ai fini dell'esecuzione degli obblighi loro imposti dalla Convenzione. In tal caso l'organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare in modo concorrente i diritti risultanti dalla Convenzione.
3. Nei loro strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, le organizzazioni d'integrazione economica regionale indicano l'estensione della loro competenza in merito alle questioni disciplinate dalla Convenzione. Inoltre, queste organizzazioni informano tempestivamente il depositario, che a sua volta ne informa tutte le Parti, di qualsiasi modificazione importante dell'estensione della loro competenza.
4. Nel suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, qualsiasi Parte può indicare che un nuovo allegato concernente l'attuazione a livello regionale o un emendamento a un nuovo allegato concernente l'attuazione a livello regionale entrerà in vigore nei suoi riguardi soltanto dopo il deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-34