ConvenzioneParte SESTA

Art. 38

Denuncia

In vigore dal 21 giu 1997
Denuncia 1. Scaduto un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui la Convenzione è entrata i vigore nei suoi riguardi, ciascuna Parte può denunciare in qualsiasi momento la Convenzione mediante notifica scritta al depositario. 2. La denuncia ha effetto allo scadere di un termine di un anno a decorrere dalla data di ricezione della sua notifica dal depositario o a qualsiasi altra data ulteriore specificata nella notifica.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-38

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