Convenzione›Parte SESTA
Art. 35
Disposizioni provvisorie
In vigore dal 21 giu 1997
Disposizioni provvisorie
Le funzioni di segretariato di cui all' saranno esercitate, a titolo provvisorio, dal Segretariato istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua Risoluzione 47/188 del 22 dicembre 1992, sino alla fine della prima sessione della Conferenza delle Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-35