Art. 35 · Disposizioni provvisorie
ConvenzioneParte SESTA

Art. 35

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Disposizioni provvisorie

In vigore dal 21 giu 1997
Disposizioni provvisorie Le funzioni di segretariato di cui all' saranno esercitate, a titolo provvisorio, dal Segretariato istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua Risoluzione 47/188 del 22 dicembre 1992, sino alla fine della prima sessione della Conferenza delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-35