Allegato I›Parte SESTA
Art. 3
Particolarità della regione africana
In vigore dal 21 giu 1997
Particolarità della regione africana
Per adempiere gli obblighi che loro spettano in virtù della Convenzione, le Parti, nel quadro dell'attuazione del presente allegato, adottano un approccio di base che tenga conto delle particolarità dell'Africa, ossia:
(a) una grande proporzione di zone aride, semi-aride e subumide secche;
(b) un numero elevato di Paesi e popolazioni colpite dalla desertificazione e dal frequente ripetersi di periodi di grande siccità;
(c) un gran numero di Paesi colpiti che non dispongono di un litorale;
(d) una povertà ampiamente diffusa nella maggior parte dei Paesi colpiti di cui molti figurano tra i meno progrediti, e la necessità di un aiuto esterno importante sotto forma di doni e di prestiti a condizioni concessionali, per perseguire i loro obiettivi di sviluppo;
(e) difficoltà socio-economiche esacerbate dal deterioramento e dalla fluttuazione dei termini di scambio, dall'indebitamento esterno e dall'instabilità politica, che provocano migrazioni interne, regionali e internazionali;
(f) popolazioni che per assicurare la loro sussistenza dipendono fortemente dalle risorse naturali, fatto che, aggravato dagli effetti delle tendenze e dei fattori demografici, dalla debolezza della base tecnologica e dalle pratiche di produzione non durevoli, contribuisce ad un inquietante degrado delle risorse; (g) le lacune del contesto istituzionale e del quadro giuridico, la debolezza delle infrastrutture e l'insufficienza dei mezzi scientifici, tecnici ed educativi e, di conseguenza, il notevole bisogno di consolidamento delle capacità dei Paesi della regione; e
(h) il ruolo primordiale delle azioni di lotta contro la desertificazione e/o di attenuazione degli effetti della siccità tra le priorità nazionali di sviluppo nei Paesi africani colpiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-3