Allegato I›Parte SESTA
Art. 4
Impegni e obblighi dei Paesi Parte africani
In vigore dal 21 giu 1997
Impegni e obblighi dei Paesi Parte africani
1. A seconda delle loro rispettive capacità, i Paesi Parte africani s'impegnano a:
(a) fare della lotta contro la desertificazione e/o dell'attenuazione degli effetti della siccità l'aspetto essenziale di una strategia d'eliminazione della povertà;
(b) promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali, in uno spirito di solidarietà e di compartecipazione fondate sull'interesse comune, nei programmi e nelle attività intesi a lottare contro la desertificazione e/o ad attenuare gli effetti della siccità;
(c) razionalizzare e rafforzare le istituzioni interessate dalla desertificazione e dalla siccità e far capo ad altre istituzioni esistenti, secondo quanto conviene, per accrescerne l'efficienza e assicurare un'utilizzazione più razionale delle risorse;
(d) promuovere tra loro lo scambio d'informazioni sulle tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche appropriate; e
(e) mettere a punto piani d'urgenza per attenuare gli effetti della siccità nelle zone degradate dalla desertificazione e/o dalla siccità.
2. Conformemente agli obblighi generali e particolari di cui agli della Convenzione, i Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, si adoperano per:
(a) stanziare i debiti crediti budgetari, in funzione della situazione e dei mezzi del Paese e tenendo conto della nuova priorità che l'Africa ha posto al fenomeno della desertificazione e/o della siccità;
(b) proseguire e intensificare le riforme iniziate in materia di decentralizzazione e di miglioramento del regime di sfruttamento delle risorse, e rafforzare la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali; e
(c) identificare e mobilizzare nuove e supplementari risorse finanziarie nazionali e sviluppare prioritariamente i mezzi e meccanismi disponibili a livello nazionale per mobilizzare risorse finanziarie interne.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-4