Allegato I›Parte SESTA
Art. 9
Elaborazione dei programmi d'azione nazionali e definizione di criteri di valutazione e di attuazione
In vigore dal 21 giu 1997
Elaborazione dei programmi d'azione nazionali e definizione di criteri di valutazione e di attuazione
Ogni Paese africano colpito, Parte della Convenzione, designa un organo di coordinamento appropriato a cui affidare il ruolo di catalizzatore nell'elaborazione, l'attuazione e la valutazione del suo programma d'azione nazionale. Tenuto conto dell', questo organo di coordinamento, secondo quanto conviene:
(a) provvede all'identificazione e allo studio delle azioni, aprendo dapprima un processo consultativo a livello locale, con la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali e con la cooperazione dell'amministrazione locale, dei Paesi Parte sviluppati e delle organizzazioni intergovernative e non governative, sulla base di consultazioni iniziali con gli interessati a livello nazionale;
(b) identifica e analizza i vincoli, i bisogni e le lacune che compromettono lo sviluppo e l'utilizzazione sostenibile delle terre, raccomanda misure concrete per evitare i doppioni traendo pieno profitto dagli sforzi in corso e promuove l'attuazione dei risultati;
(c) facilita, concepisce e definisce progetti d'attività basati su approcci interattivi flessibili, destinati ad assicurare una partecipazione attiva delle popolazioni delle zone colpite, ridurre gli effetti negativi di tali attività e determinare e classificare in ordine di priorità i bisogni in materia d'assistenza finanziaria e di cooperazione tecnica;
(d) stabilisce criteri pertinenti, quantificabili e facilmente verificabili, per assicurare l'analisi e la valutazione dei programmi d'azione nazionali, comprendenti misure a breve, medio e lungo termine, e la loro attuazione; e
(e) elabora rapporti circostanziati sullo stato di avanzamento dei programmi d'azione nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-9