Allegato I›Parte SESTA
Art. 7
Scadenzario previsto per l'elaborazione dei programmi d'azione
In vigore dal 21 giu 1997
Scadenzario previsto per l'elaborazione dei programmi d'azione
Nell'attesa dell'entrata in vigore della Convenzione, i Paesi Parte africani, in cooperazione con altri membri della comunità internazionale, secondo quanto conviene, applicano provvisoriamente, nella misura del possibile, le disposizioni relative all'elaborazione dei programmi d'azione nazionali, subregionali e regionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-7