Convenzione

Art. 7

Priorità all'Africa

In vigore dal 21 giu 1997
Priorità all'Africa Nell'ambito dell'attuazione della presente Convenzione, le Parti accordano priorità ai Paesi Parte colpiti dell'Africa, tenuto conto della situazione particolare vigente in questa regione, senza tuttavia trascurare i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in altre regioni.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-7

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