Convenzione›Parte TERZA
Art. 12
Cooperazione internazionale
In vigore dal 21 giu 1997
Cooperazione internazionale
I Paesi Parte colpiti devono, in collaborazione con le altre Parti e la comunità internazionale, cooperare per promuovere un contesto internazionale favorevole agli scopi dell'attuazione della Convenzione. Tale cooperazione dovrebbe estendersi al trasferimento di tecnologia, nonché alla ricerca - sviluppo scientifico, alla raccolta e alla diffusione d'informazioni e alle risorse finanziarie.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-12