ConvenzioneParte TERZA

Art. 13

Sostegno all'elaborazione e all'attuazione dei programmi d'azione

In vigore dal 21 giu 1997
Sostegno all'elaborazione e all'attuazione dei programmi d'azione 1. I provvedimenti destinati a sostenere i programmi d'azione in applicazione dell' comprendono tra l'altro: (a) una cooperazione finanziaria intesa ad assicurare ai programmi d'azione una prevedibilità tale da permettere la necessaria pianificazione a lungo termine; (b) l'elaborazione e l'utilizzazione di meccanismi di cooperazione che offrano migliori possibilità di sostegno a livello locale, anche per il tramite di organizzazioni non governative, al fine di favorire la riproduzione, se è il caso, delle attività che hanno avuto successo nell'ambito di programmi pilota; (c) una maggiore flessibilità nella concezione, nel finanziamento e nell'attuazione dei progetti, conformemente all'approccio sperimentale, iterativo, che si addice ad un'azione a livello degli enti locali fondata sulla partecipazione; e (d) secondo quanto conviene, procedure amministrative e budgettarie atte a rafforzare l'efficacia della cooperazione e dei programmi di sostegno. 2. Tale sostegno ai Paesi Parte in sviluppo è concesso prioritariamente ai Paesi Parte africani e ai Paesi Parte meno progrediti.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-13

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