Convenzione›Sez. 2
Art. 16
Raccolta, analisi e scambio d'informazioni
In vigore dal 21 giu 1997
Raccolta, analisi e scambio d'informazioni
Le Parti convengono, a seconda delle loro rispettive capacità, di integrare e coordinare la raccolta, l'analisi e lo scambio di dati e d'informazioni pertinenti concernenti periodi di breve e di lunga durata per garantire il monitoraggio del degrado delle terre nelle zone colpite e per meglio comprendere e valutare i fenomeni e gli effetti della siccità e della desertificazione. Ciò contribuirebbe alla creazione di un sistema d'allarme precoce e di pianificazione preventiva per i periodi di variazioni climatiche sfavorevoli in una forma suscettibile di applicazione, pratica per gli utenti a tutti i livelli, segnatamente da parte delle popolazioni locali. A tal fine, le Parti, secondo quanto conviene:
(a) facilitano e consolidano il funzionamento della rete mondiale d'istituzioni e d'installazioni per la raccolta, l'analisi e lo scambio d'informazioni nonché il monitoraggio a tutti i livelli, considerato che la suddetta rete deve:
(i) cercare di utilizzare norme e sistemi compatibili,
(ii) includere i dati e le stazioni appropriate, comprese quelle nelle zone remote,
(iii) utilizzare e diffondere le tecnologie moderne di raccolta, trasmissione e valutazione dei dati sul degrado delle terre, e
(iv) consolidare i legami tra i centri di dati e d'informazione nazionali, subregionali e regionali e le fonti d'informazione mondiali;
(b) si assicurano che le attività di raccolta, analisi e scambio d'informazioni rispondono ai bisogni degli enti locali e a quelli delle istanze decisionali, nell'intento di risolvere problemi specifici, e provvedono affinché gli enti locali vi partecipino; (c) sostengono e sviluppano i programmi e progetti bilaterali e multilaterali intesi a definire, attuare, valutare e finanziare la raccolta, l'analisi e lo scambio di dati e d'informazioni, comprese tra l'altro serie integrate d'indicatori fisici, biologici, sociali ed economici;
(d) traggono pienamente profitto dalle capacità delle organizzazioni intergovernative e non governative competenti, in particolare per diffondere le informazioni e i risultati di esperienze pertinenti presso gruppi di destinatari nelle differenti regioni;
(e) prestano debita importanza alla raccolta, all'analisi e allo scambio di dati socio-economici, nonché alla loro integrazione ai dati fisici e biologici;
(f) scambiano e comunicano apertamente e tempestivamente la totalità delle informazioni che emanano da tutte le fonti pubbliche che concernono la lotta contro la desertificazione e l'attenuazione degli effetti della siccità; e
(g) fatte salve le disposizioni delle loro legislazioni e/o delle loro politiche nazionali, scambiano informazioni sulle conoscenze tradizionali e locali provvedendo ad assicurare debitamente la protezione e facendo profittare in modo adeguato la popolazione locale interessata dei vantaggi che ne risultano, in modo equo e secondo modalità stabilite di comune intesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-16