Convenzione›Parte TERZA
Art. 11
Programmi d'azione subregionali e regionali
In vigore dal 21 giu 1997
Programmi d'azione subregionali e regionali
I Paesi Parte colpiti si consultano e cooperano per elaborare, secondo quanto conviene, conformemente agli allegati pertinenti concernenti l'attuazione a livello regionale, programmi d'azione subregionali e regionali al fine di armonizzare, completare e rendere più efficaci i programmi nazionali. Le disposizioni dell' si applicano mutatis mutandis ai programmi subregionali e regionali.
Questa cooperazione può estendersi anche all'applicazione di programmi congiunti stabiliti di comune intesa per la gestione durevole delle risorse naturali transfrontaliere, la collaborazione scientifica e tecnica e il rafforzamento delle istituzioni competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-11