ConvenzioneParte TERZA

Art. 9

Approccio generale

In vigore dal 21 giu 1997
Approccio generale 1. Per adempiere gli obblighi loro imposti dall', i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, e, nell'ambito dell'allegato pertinente concernente l'attuazione a livello regionale o in un altro ambito, qualsiasi altro Paese Parte colpito che abbia informato per scritto il Segretariato permanente della sua intenzione di elaborare un programma d'azione nazionale elaborano, pubblicano o eseguono, secondo quanto conviene, programmi d'azione nazionali, servendosi o profittando quanto possibile dei piani e programmi in corso che danno buoni risultati, e dei programmi d'azione subregionali e regionali, per farne l'elemento centrale della strategia di lotta contro la desertificazione e di attenuazione degli effetti della siccità. Questi programmi saranno aggiornati nel quadro di un processo partecipativo permanente, tenendo conto degli insegnamenti tratti dall'azione svolta sul terreno nonché dei risultati della ricerca. La preparazione dei programmi nazionali avverrà in stretto coordinamento con gli altri lavori d'elaborazione di politiche nazionali di sviluppo sostenibile. 2. Nell'ambito delle differenti forme di aiuto da loro apportate conformemente all', i Paesi Parte sviluppati accordano prioritariamente, come convenuto, un appoggio ai programmi d'azione nazionali, subregionali e regionali dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare di quelli che si trovano in Africa, sia direttamente, sia per il tramite d'organizzazioni multilaterali competenti, sia in entrambi i modi simultaneamente. 3. Le Parti promuovono gli organi, fondi e programmi del sistema delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative competenti, gli istituti d'insegnamento, la comunità scientifica e le organizzazioni non governative in grado di cooperare, conformemente al loro mandato e alle loro capacità, a sostenere l'elaborazione, l'attuazione e il controllo operativo dei programmi d'azione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-9

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