Convenzione
Art. 4
Obblighi generali
In vigore dal 21 giu 1997
Obblighi generali
1. Le Parti adempiono gli obblighi loro imposti dalla presente Convenzione, individualmente o congiuntamente, mediante accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri oppure grazie alla combinazione di questi differenti tipi di accordi, secondo quanto conviene, ponendo l'accento sulla necessità di coordinare gli sforzi e di mettere a punto una strategia a lungo termine coerente a tutti i livelli.
2. Per raggiungere l'obiettivo della presente Convenzione, le Parti: (a) adottano un approccio integrato vertente sugli aspetti fisici, biologici e socio-economici della desertificazione e della siccità;
(b) prestano debitamente attenzione, in seno ad organi internazionali e regionali competenti, alla situazione dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, dal punto di vista degli scambi internazionali, degli accordi di commercializzazione e d'indebitamento, al fine di creare un contesto economico internazionale propizio, suscettibile di promuovere uno sviluppo sostenibile;
(c)integrano le strategie d'eliminazione della povertà nell'azione condotta per lottare contro la desertificazione e per attenuare gli effetti della siccità;
(d) incoraggiano la cooperazione tra i Paesi colpiti, Parti della presente Convenzione, negli ambiti della protezione dell'ambiente e della conservazione delle risorse in terre e in acqua che hanno un nesso con la desertificazione e la siccità;
(e) rafforzano la cooperazione subregionale, regionale ed internazionale;
(f) cooperano in seno ad organizzazioni intergovernative competenti; (g) stabiliscono meccanismi istituzionali, se è il caso, tenendo presente la necessità di evitare doppioni; e
(h) promuovono il ricorso a meccanismi e accordi finanziari multilaterali e bilaterali esistenti che mobilitano e devolvono risorse finanziarie importanti ai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, per aiutarli a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccità.
3. I Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, possono pretendere un aiuto per applicare la Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-4