Convenzione›Parte PRIMA
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 21 giu 1997
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA DESERTIFICAZIONE
NEI PAESI GRAVEMENTE COLPITI DALLA SICCITÀ E/O
DALLA DESERTIFICAZIONE, IN PARTICOLARE IN AFRICA
Le Parti della presente Convenzione,
Affermando che gli esseri umani nelle zone colpite o minacciate sono al centro delle preoccupazioni nella lotta contro la desertificazione e per l'attenuazione degli effetti della siccità,
Ribadendo la viva preoccupazione suscitata nella comunità internazionale, compresi gli Stati e le organizzazioni internazionali, dalle conseguenze nefaste della desertificazione e della siccità,
Coscienti che le zone aride, semi-aride e subumide secche considerate nel loro insieme costituiscono una parte importante delle terre emerse del globo, nonché l'habitat e la fonte di sussistenza di gran parte della popolazione mondiale,
Riconoscendo che la desertificazione e la siccità costituiscono un problema di dimensione mondiale poiché colpiscono tutte le regioni del mondo e che un'azione comune da parte della comunità internazionale s'impone per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccità,
Notando la forte proporzione di Paesi in sviluppo, in particolare di Paesi meno progrediti, tra quelli gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, e le conseguenze particolarmente tragiche di questi fenomeni in Africa,
Notando anche che la desertificazione è provocata da interazioni complesse tra fattori fisici, biologici, politici, sociali, culturali ed economici,
Considerando gli effetti del commercio e di alcuni aspetti pertinenti delle relazioni economiche internazionali sulla capacità dei Paesi colpiti di lottare in modo efficace contro la desertificazione,
Coscienti che una crescita economica durevole, lo sviluppo sociale e l'eliminazione della povertà costituiscono delle priorità per i Paesi in sviluppo colpiti, in particolare in Africa, e sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi di durevolezza,
Ricordando che la desertificazione e la siccità compromettono lo sviluppo sostenibile vista la correlazione esistente tra questi fenomeni e importanti problemi sociali come la povertà, una inadatta situazione sanitaria e nutrizionale e l'insicurezza alimentare, nonché quelli risultanti da migrazioni, spostamenti di popolazioni e dinamiche demografiche,
Coscienti che, nonostante gli sforzi profusi in passato, i progressi registrati nella lotta contro la desertificazione e nell'attenuazione degli effetti della siccità sono stati deludenti e che un nuovo approccio più efficace è necessario a tutti i livelli nel quadro di uno sviluppo sostenibile,
Apprezzando l'importanza degli sforzi che gli Stati e le organizzazioni internazionali hanno profuso in passato per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità, e dell'esperienza acquisita in materia, segnatamente nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione per lottare contro la desertificazione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sulla desertificazione nel 1977,
Riconoscendo la validità e la pertinenza delle decisioni adottate alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, e in particolare del programma Azione 21 e del suo capitolo 12, che forniscono una base per la lotta contro la desertificazione,
Ribadendo in questo contesto gli impegni assunti dai Paesi sviluppati, quali formulati nel capitolo 33 paragrafo 13 di Azione 21,
Ricordando la Risoluzione 47/188 dell'Assemblea generale, e in particolare la priorità che essa ha assegnato all'Africa, e tutte le altre risoluzioni, decisioni e programmi pertinenti delle Nazioni Unite concernenti la desertificazione e la siccità, nonché le dichiarazioni pertinenti dei Paesi africani e quelle dei Paesi di altre regioni,
Ribadendo la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo che nel suo Principio 2 afferma che in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite e dei principi di diritto internazionale gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro proprie risorse secondo la loro politica in materia ambientale e di sviluppo e il dovere di provvedere affinché le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non provochino danni ambientali in altri Stati o in zone non sottostanti ad alcuna giurisdizione nazionale,
Riconoscendo che i governi nazionali svolgono un ruolo cruciale nella lotta contro la desertificazione e nell'attenuazione degli effetti della siccità e che i progressi in questo campo dipendono dall'attuazione, nelle zone interessate, di programmi d'azione a livello locale,
Riconoscendo pure l'importanza e la necessità di una cooperazione internazionale e di una compartecipazione nella lotta contro la desertificazione e nell'attenuazione degli effetti della siccità,
Riconoscendo inoltre l'importanza di fornire ai Paesi in sviluppo colpiti, in particolare in Africa, mezzi efficaci, segnatamente risorse finanziarie importanti, compresi fondi nuovi e supplementari nonché un accesso alla tecnologia, senza di che risulterà loro difficile adempiere pienamente gli obblighi imposti dalla presente Convenzione,
Preoccupati dagli effetti della desertificazione e della siccità sui Paesi colpiti d'Asia centrale e della Transcaucasia,
Sottolineando il ruolo importante svolto dalle donne nelle regioni colpite dalla desertificazione e/o dalla siccità, in particolare nelle zone rurali dei Paesi in sviluppo, e l'importanza di una totale partecipazione sia degli uomini sia delle donne a tutti i livelli ai programmi di lotta contro la desertificazione e d'attenuazione degli effetti della siccità,
Insistendo sul ruolo speciale svolto dalle organizzazioni non governative e da altre grandi collettività nei programmi di lotta contro la desertificazione e d'attenuazione degli effetti della siccità,
Avendo presente i rapporti tra la desertificazione e altri problemi ambientali di dimensione mondiale ai quali la comunità internazionale e le comunità nazionali devono far fronte.
Avendo pure presente il contributo che la lotta contro la desertificazione può fornire per raggiungere gli obiettivi della Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, della Convenzione sulla diversità biologica e di altre convenzioni connesse relative all'ambiente,
Ritenendo che le strategie di lotta contro la desertificazione e per l'attenuazione degli effetti della siccità saranno più efficaci se poggiano su un'osservazione sistematica seria e su conoscenze scientifiche rigorose, e se sono continuamente riesaminate,
Riconoscendo il bisogno urgente di migliorare l'efficacia e il coordinamento della cooperazione internazionale per facilitare l'attuazione di piani e priorità nazionali,
Risolute a prendere misure adeguate per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità, nell'interesse delle generazioni presenti e future,
Hanno convenuto quanto segue:
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
(a) il termine "desertificazione" designa il degrado delle terre nelle zone aride, semi-aride e subumide secche provocato da diversi fattori, tra i quali le variazioni climatiche e le attività umane;
(b) l'espressione "lotta contro la desertificazione" designa le attività connesse alla valorizzazione integrata delle terre nelle zone aride, semi-aride e subumide secche, in vista di uno sviluppo sostenibile e intese a:
(i) prevenire e/o ridurre il degrado delle terre,
(ii) ripristinare le terre parzialmente degradate e
(iii) restaurare le terre desertificate;
(c) il termine "siccità" designa il fenomeno naturale che si produce allorchè le precipitazioni sono state sensibilmente inferiori ai livelli normalmente registrati e che provoca gravi squilibri idrologici recanti pregiudizio al sistema di produzione delle risorse terree;
(d) l'espressione "attenuazione degli effetti della siccità" designa le attività connesse alla previsione della siccità e miranti a ridurre la vulnerabilità della società e dei sistemi naturali di fronte alla siccità nel quadro della lotta contro la desertificazione;
(e) il termine "terre" designa il sistema bioproduttivo terrestre comprendente il suolo, i vegetali, gli altri essere viventi e i fenomeni ecologici e idrologici che si producono all'interno di questo sistema;
(f) l'espressione "degrado delle terre" designa la diminuzione o la scomparsa, nelle zone aride, semi-aride e subumide secche, della produttività biologica o economica e della complessità delle terre coltivate non irrigate, delle terre coltivate irrigate, dei percorsi, dei pascoli, delle foreste o delle superfici boschive in seguito all'utilizzazione delle terre o di uno o più fenomeni, segnatamente di fenomeni dovuti all'attività dell'uomo e ai suoi modi d'insediamento, tra i quali:
(i) l'erosione del suolo provocata dal vento e/o dall'acqua,
(ii) il deterioramento delle proprietà fisiche, chimiche e biologiche o economiche dei suoli, e
(iii) la scomparsa a lungo termine della vegetazione naturale;
(g) l'espressione "zone aride, semi-aride e subumide secche" designa le zone, escluse le zone artiche ed antartiche, nelle quali il rapporto tra le precipitazioni annuali e l'evapotraspirazione possibile si situa in un intervallo tra 0,05 e 0,65;
(h) l'espressione "zone colpite" designa le zone aride, semi-aride e/o subumide secche colpite o minacciate dalla desertificazione;
(i) l'espressione "Paesi colpiti" designa i Paesi in cui la totalità o una parte delle terre sono colpite;
(j) l'espressione "organizzazione d'integrazione economica regionale" designa un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, che ha competenza per quanto attiene alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente abilitata, secondo le sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la Convenzione o ad aderirvi;
(k) l'espressione "Paesi sviluppati Parte" designa i Paesi sviluppati Parte e le organizzazioni d'integrazione economica regionale composte di Paesi sviluppati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-1